Nella giornata di ieri ha fatto molto scalpore il sequestro di quattro iPad, esposti presso la piadineria “Gina la piadina” di Asti. La Guardia di Finanza ha sequestrato i tablet e applicato una multa di 5.332 € in quanto i dispositivi non erano muniti di apposita targa indentificativa e contenevano dei giochi.
Ho raggiunto telefonicamente il titolare della piadineria, Roberto Cairo, che ha raccontato l’accaduto, fornendomi una copia del verbale e che, ovviamente, non pubblicherò per questioni di privacy.
Nel verbale si evince che gli agenti hanno applicato l’articolo 110 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) alla lettera C del comma 9 che dice:
Chiunque sul territorio nazionale. distribuisce od installa o comunque consente l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e? punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 curo per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l’uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi. in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi.
Che di per se dice poco. Andando a vedere i commi 61 e 72 si nota che la norma fa riferimento a dispositivi di gioco che prevedono il pagamento di una somma di denaro per giocare.
Una norma applicata forzatamente poiché non solo non è mai stato chiesto un centesimo per l’uso degli iPad, non solo erano stati applicati delle restrizioni ai browser, in modo da non far raggiungere i siti di scommesse, ma i giochi presenti nell’iPad, come si evince dalle immagini scattate dagli agenti, sono dei comuni giochi presenti su tutti gli iPad, come quelli presenti negli Apple Store e altre catene di elettronica, per non parlare di aeroporti e alberghi.
E allora perché un commerciante deve essere vessato per aver offerto un assaggio di tecnologia ai suoi clienti chiedendo in cambio non denaro, ma fedeltà? Perché bisogna far diffondere la paura generale presso gli esercenti e bloccare la crescita tecnologica della nazione? Perché si premia chi installa le slot machine, seppur legalmente, e si bastona a suon di multe chi offre l’uso limitato di un tablet?
Speriamo di avere presto degli aggiornamenti sulla vicenda. Una vicenda che rischia di rafforzare l’inverno digitale in cui siamo immersi da anni.
Aggiornamento: la Guardia di Finanza ha annullato il verbale contro il titolare del locale. Gli iPad sono tornati a disposizione della clientela.
Le disposizioni di cui al comma 6 a) si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2008. b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalita? di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l’importo massimo e le modalita? di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilita? e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».↩
Si considerano, altresi?, apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita? fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e? superiore a venti volte il costo della partita; c) quelli, basati sulla sola abilita? fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo? variare in relazione all’abilita? del giocatore e il costo della singola partita puo? essere superiore a cinquanta centesimi di euro.↩
Questa è l’italia,andiamo peggiorando di giorno in giorno ???????????? (italia scritto con la “i” minuscola di proposito)
Domani li vedremo entrare in un Apple store e fare multe a raffica così saniamo il debito pubblico….